motivi licenziamento

Si parla sempre dell’obbligo di assunzione delle categorie protette, di come le aziende dovrebbero comportarsi nei confronti di questi dipendenti per favorire il più possibile l’integrazione oppure del numero massimo di ore lavorative ma sono pochi i contenuti che trattano argomenti come i motivi di licenziamento di questa particolare categoria di lavoratori.

Partiamo dal presupposto che anche coloro che appartengono alle categorie protette possono essere licenziati per una giusta causa, un motivo oggettivo e per un peggioramento dello stato di salute.

Come per gli altri dipendenti anche in questo caso la normativa di riferimento è la Legge 68/1999.

Oggi ci occuperemo di analizzare il licenziamento per giusta causa, per motivi oggettivi e per un aggravamento dello stato di salute nel caso di un dipendente disabile.

Il licenziamento delle categorie protette in presenza di una GIUSTA CAUSA

Si parla licenziamento per giusta causa quando si presenta una delle motivazioni individuate dalla normativa 68/1999, i cosiddetti comportamenti gravi che attivano provvedimenti disciplinari.

In queste circostanze non si fa in alcun modo riferimento a motivazioni legate allo stato di salute del dipendente.

Il fatto di essere una categoria protetta non elimina la possibilità di ricevere provvedimenti disciplinari infatti:

  • anche se le categorie protette sono di fatto soggetti ipoteticamente meno produttivi non devono restare in azienda se non riescono ad inserirsi (sentenza Cassazione numero 5688/1985);
  • il dipendente in questione deve mostrarsi in ogni caso rispettoso delle regole.

Inoltre, secondo l’articolo 2119 del c.c. la recessione del contratto può avvenire prima della scadenza del termine fissato (contratti a tempo determinato) per volontà di una delle parti o entrambe o senza preavviso a causa di un motivo che ne impedisce la continuazione (contratti a tempo indeterminato).

Non rientrano nella giusta causa i licenziamenti dovuti al fallimento dell’azienda o alla liquidazione coatta amministrativa della stessa.

Il licenziamento delle categorie protette per MOTIVI OGGETTIVI

La normativa di riferimento in questo caso è quella che regola i licenziamenti collettivi legati ad una diminuzione dell’attività lavorativa.

La riduzione del personale viene meno se il numero dei dipendenti è minore di quello stabilito dalla quota di riserva indicata dalla legge circa il numero di dipendenti disabili.

La quota di riserva viene solitamente verificato quando viene intimato il recesso e non nel caso di effettiva estinzione del rapporto, circostanza in cui non si contano gli esuberi dichiarati ma i dipendenti effettivi.

Solitamente in questi casi è prevista comunque una ricollocazione.

Il licenziamento delle categorie protette per AGGRAVAMENTO DELLO STATO DI SALUTE

Peggioramenti nello stato di salute o di disabilità causati da malattia professionale o infortunio sul lavoro o per cause esterne non costituiscono un valido motivo di licenziamento.

In questo caso il licenziamento è contemplato solo se, a fronti delle motivazioni elencate sopra, il dipendente non è più in grado di eseguire quotidianamente le proprie mansioni.

Come previsto dall’articolo 4 della legge 104/1992 è possibile richiedere ad una commissione medica la sospensione del rapporto fino a quando tali condizioni sussistono.

Le condizioni di salute del dipendente vengono valutate da una commissione; nel caso in cui tali accertamenti vengano svolti su un soggetto in età evolutiva è necessario che la stessa commissione sia composta da:

  1. un presidente
  2. due medici specialisti (pediatra, neuropsichiatria infantile o una specializzazione in linea con le condizioni di salute del soggetto)
  3. un assistente specialistico o un operatore sociale nominati dall’ente locale, nonché dal medico dell’INPS (articolo 19, comma 11 del Decreto numero 98 del 6 luglio 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990).

Diversamente le valutazioni associate a minoranze, a difficoltà, al bisogno di intervento assistenziale permanente e alla capacità individuale residue sono eseguite da commissioni mediche, costituite secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della legge numero 295 del 15 ottobre 1990, integrate da un operatore sociale e un esperto operanti presso le unità sanitarie locali.

Al dipendente può essere assegnata una nuova mansione in linea con le proprie condizioni: in presenza di un rifiuto da parte di quest’ultimo il datore di lavoro può procedere con il licenziamento.

Redazione
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